Art. 3.
(Archivio dei Fondi di risparmio per la gioventù e comunicazioni dovute dagli intermediari).

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'archivio dei Fondi di risparmio per la gioventù, di seguito denominato «archivio», secondo le disposizioni contenute nel regolamento previsto dall'articolo 11.
      2. L'archivio conserva le notizie relative ai Fondi di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 2 e i dati relativi alle somme conferite a ciascuno di essi e ai loro incrementi.
      3. I dati contenuti nell'archivio sono riservati, e possono essere comunicati, su richiesta, soltanto ai soggetti che esercitano la potestà sul minore beneficiario, al beneficiario stesso dopo il compimento del sedicesimo anno di età e ai suoi aventi causa nel caso previsto dall'articolo 7. Possono essere altresì comunicati al giudice tutelare, nonché all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
      4. L'amministrazione finanziaria può utilizzare i dati contenuti nell'archivio per i soli fini dell'accertamento della spettanza dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 9.
      5. L'archivio riceve altresì l'elenco degli intermediari aderenti alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e lo pubblica, con periodico aggiornamento, nelle forme stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 11.

 

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      6. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, devono comunicare all'archivio, nei termini e modi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 11, la costituzione di ciascun Fondo di risparmio, con i dati relativi al soggetto che lo ha costituito e i dati relativi al minore beneficiario, indicati nel citato articolo 2, comma 3, nonché i conferimenti successivamente effettuati e i dati relativi alle persone che li hanno eseguiti, e ogni altro accrescimento del Fondo.
      7. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, devono comunicare l'eventuale proroga del Fondo di risparmio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e l'estinzione del Fondo nei casi previsti dal citato articolo 5, comma 4, e dall'articolo 7.
      8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 9.500.000 euro per l'anno 2008 e di 1.900.000 euro a decorrere dall'anno 2009.